Oggetto: Chiarimenti su termine delle lezioni e obblighi di servizio del personale docente
Come ogni anno, con il termine delle lezioni, ci giungono richieste di chiarimenti da parte dei docenti, relative agli obblighi di servizio in questo periodo.
Occorre pertanto richiamare il quadro normativo, contrastando ogni forma di interpretazione fantasiosa. Le attività di insegnamento e funzionali sono declinate negli artt. 28 e 29 del CCNL/2007, con una particolare attenzione a due specifici punti, spesso trascurati da una lettura sommaria: l’attività di insegnamento, per le ore spettanti, si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale” e “il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente” sono deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico.
Quando le lezioni sono terminate l’attività di docenza non può essere svolta per l’assenza degli allievi per cui, ai sensi dell’art. 1256 c.c., i docenti sono liberati da questo obbligo.
Le attività funzionali di carattere collegiale sono costituite da partecipazione: 1. alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali fino a 40 ore annue; 2. ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione fino a 40 ore annue. Tale quantificazione costituisce il limite massimo della programmazione delle attività. Fuori dalla suddetta quantificazione sono previste esclusivamente le attività obbligatorie relative agli scrutini ed esami, ivi compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Inoltre il piano annuale delle attività del personale docente è deliberato dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico su proposta del dirigente e può essere aggiornato in corso d’anno dal Collegio stesso sulla base di sopravvenute esigenze.
Ne consegue che, dopo la fine delle lezioni, nulla può essere imposto al di fuori di quanto già stabilito, sia come organizzazione (riunioni in gruppi, attività in biblioteca, formazione…), sia come attività decisa unilateralmente dal dirigente scolastico; tantomeno una formale presenza a scuola in assenza degli studenti secondo il monte-ore settimanale.
Per completezza, si precisa che i docenti delle secondarie di II grado sono tenuti a “rimanere a disposizione” nei giorni di svolgimento delle prove scritte degli Esami di Stato. La permanenza “a disposizione” non comporta di per sé la presenza a scuola, né pone l’obbligo di firma di presenza per tutti i giorni compresi dal termine delle lezioni al 30 giugno.
Resta inteso che, in caso di segnalazioni di circolari difformi dalla normativa vigente, ci si riserva di intervenire per far valere i diritti contrattuali del personale docente.
FLC CGIL CHIETI