Incompatibilità dipendenti pubblici. Specificità del comparto scuola. Circolare
applicativa.
In occasione delle operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato e delle prossime operazioni di nomina da GI per supplenze brevi e temporanee, la FLC CGIL Chieti invita con la presente ad un maggior controllo su eventuali condizioni lavorative pregresse del personale che assume servizio.
La FLC CGIL Chieti ricorda che le norme sull’incompatibilità, se disattese, originano comportamenti difformi a svantaggio di alcuni e a vantaggio di altri.
Ricorda, soprattutto, che l’aspettativa da altro lavoro per accettare una nomina NON E’ mai percorribile, poiché l’aspettativa non interrompe un contratto in essere e, nella scuola, vige il principio dell’esclusività del rapporto di lavoro (53 c. 1 DLgs 165/01, art. 60 e seguenti DLgs 3/57, art. 508 DLgs 297/94).
Il contratto nazionale di lavoro della scuola (articolo 18 comma 3 CCNL 2007) e l’articolo 18 della legge 183/10 consentono di poter effettuare una diversa esperienza lavorativa, ma non di poterne mantenere una già in atto.
L’unica possibilità di mantenere un rapporto di lavoro in atto (purché non pubblico) o di poterne instaurare due contemporaneamente è quella di chiedere il part- time al 50%, al momento della stipula del contratto.
I dipendenti part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria possono svolgere un’altra attività lavorativa come dipendenti o come autonomi a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività del servizio che si svolge a scuola.
La mancata comunicazione dell’attività, ai sensi dell’art. 1 comma 61 della legge 662 del 23-12-1996 (finanziaria del 97) può comportare la decadenza dall’impiego.
Conoscendo la criticità delle questioni qui sollevate e con la volontà di facilitare i lavoro delle segreterie, si allega una nota dell’USR Sicilia che può essere un utile riferimento.
Distinti saluti
FLC CGIL CHIETI